Il D.LGS n. 55 del 3 aprile 2013:
“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (13G00097) (GU n.118 del 22-5-2013)” prevede che a partire dal 6 giugno 2014 le fatture emesse nei confronti degli enti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuate in formato elettronico.
A tale provvedimento sono interessati tutti gli affiliati che attualmente hanno rapporti (fatturano) con la pubblica amministrazione.
Quindi, a partire dal 6 Giugno 2014 e inizialmente per alcuni uffici, progressivamente per tutti gli atri, le fatture tradizionali non saranno più accettate e dovranno essere sostituite da un file in formato elettronico firmato digitalmente che verrà inviato, tramite posta elettronica certificata (PEC) o intermediario, a un sistema di interscambio con la pubblica amministrazione, vedi figura seguente:
Quindi a partire dal 6 giugno 2014 la P.A. può ricevere solo fatture elettroniche.
Le fatture che vengono inviate alla P.A. che non risultano nel formato prestabilito non vengono pagate.
In base al DM n. 55/2013 le scadenze che coinvolgono i vari settori della PA sono:
6 giugno 2014
per le Amministrazioni Centrali “principali” (Ministeri ed Agenzie Fiscali) e per gli Enti nazionali di previdenza ed assistenza, come individuati nell'elenco pubblicato annualmente dall'ISTAT (l'ultimo elenco pubblicato in G.U. n. 227 del 28.9.2012);
31 marzo 2015
per tutte le altre pubbliche amministrazioni (incluse quelle autonome) assoggettate all'obbligo di ricezione delle fatture elettroniche, ai sensi dell'art. 1, comma 209 della L. n. 244/2007, ivi comprese le amministrazioni locali.
Che cosa è una fattura PA?
È un documento in formato XML, sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale che contiene il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA) (art.21 DPR n. 633/1972)
Quali informazioni obbligatorie deve contenere una Fattura PA?
Della PA cosa dobbiamo conoscere ed indicare?
Il codice IPA, ossia il codice identificativo univoco assegnato a ciascuna Pubblica Amministrazione.
Queste informazioni, come anche quella relativa alla data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è attivo si possono recuperare dal sito www.indicepa.gov.it
In base alla fornitura nella Fattura PA sono obbligatori anche i codici:
La Fattura PA deve essere trasmessa allo SdI e non direttamente alla PA !!
Che cosa è lo SdI?
Lo SdI è un sistema informatico gestito da SOGEI in grado di:
Come si trasmette la Fattura PA?
Possono essere utilizzati i seguenti canali:
Per il canale Posta elettronica Certificata (PEC) non occorre alcun accreditamento da parte del fornitore, operazione invece richiesta per tutti gli altri.
Si presuppone, nel caso in cui il fornitore sia una piccola impresa, che il canale più usato sia quello relativo alla PEC.
L'invio tramite PEC è, inoltre, l'unico metodo supportato, al momento, dai gestionali Buffetti.
Non esitate a contattarci per eventuali dubbi o richieste.
Siamo a vostra completa disposizione per ogni dubbio/domanda e per un preventivo personalizzato
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